Nelle stesso modo in cui si comporta il fuoco che cova sotto la cenere, la questione della sufficienza o meno della valutazione in forma numerica delle prove dei concorsi pubblici sembra non esaurirsi mai. Anzi, negli ultimi tempi, si è assistito (usando sempre la precedente metafora) ad un vero e proprio "ritorno di fiamma" di tale questione.
Com'è noto a tutti i lettori, nel corso degli anni si è verificato un lungo braccio di ferro tra alcuni Tribunali amministrativi regionali (proclivi a ritenere, alla luce di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 241/90, insufficiente la valutazione in forma numerica nel caso di giudizio negativo; nello stesso senso è anche parte della dottrina: v. P. VIRGA, Motivazione del voto negativo delle prove di esame, in questa Rivista) ed il Consiglio di Stato (il quale, sia pure con qualche significativo distinguo, è rimasto fermo nel ritenere sufficiente la valutazione in forma numerica).
Si pensava di risolvere la querelle attraverso una pronuncia della Corte costituzionale; ma le speranze a tal fine riposte sono state disattese, dato che il Giudice delle leggi più volte (dapprima con la ordinanza 3 novembre 2000* e di recente con la ordinanza 14 novembre 2005*e con la ordinanza 27 gennaio 2006*) ha ritenuto inammissibile la questione, affermando che essa "non è in realtà diretta a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma si traduce piuttosto in un improprio tentativo di ottenere l'avallo della Corte costituzionale a favore di una determinata interpretazione della norma, attività, questa, rimessa al giudice di merito, tanto più in presenza di orientamenti giurisprudenziali non consolidati".
In realtà, sarebbe stato più appropriato investire della questione l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ma nessuna sezione di quest'ultimo organo giurisdizionale, a quanto è dato di sapere, si è dato carico di fare ciò.
Eppure gli spazi per la rimessione della questione all'Adunanza Plenaria sussistono, non soltanto facendo riferimento a quanto affermato dalla Corte costituzionale circa l'inesistenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato (per il già cennato contrasto tra molti TT.AA.RR. ed il Consiglio di Stato), ma anche, più specificamente, per l'esistenza - anche nell'ambito delle varie sezioni giurisdizionali del CdS - di un orientamento non del tutto omogeneo.
Invero, esiste un contrasto tra orientamento della Sez. IV ed in parte della Sez. V (fermissime nel negare che occorra una apposita motivazione per la valutazione negativa delle prove di concorso: v. per tutte Sez. IV, sentenza 19 luglio 2004 * e, da ult., id., sentenza 6 settembre 2006 *) e l'orientamento cd. "intermedio" della Sez. VI (v. ad es. sentenza 22 giugno 2004 * e, da ult. sentenza 14 settembre 2006 *), seguito in parte dalla Sez. V (v. sentenza 28 giugno 2004* e sentenza 16 dicembre 2004*).
Secondo il c.d. orientamento "intermedio", "la questione circa la idoneità del voto numerico attribuito alle prove di un concorso pubblico ad assolvere l’onere della motivazione che grava sulla P.A. va risolta non in astratto, ma in concreto, con riguardo ad una serie di aspetti, tra cui la tipologia dei criteri di massima fissati dalla commissione, potendosi ritenere sufficiente il punteggio numerico laddove i criteri siano rigidamente predeterminati e insufficiente nel caso in cui tali criteri manchino o si risolvano in espressioni generiche" (v. in tal senso Sez. VI, sentenza 22 giugno 2004 *, cit.).
Secondo lo stesso orientamento, in particolare, nel caso in cui non siano stati fissati dei parametri particolarmente stringenti e dettagliati, l’obbligo motivazionale di cui all’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, può ritenersi adempiuto dalla commissione di concorso, corroborando il punteggio numerico con ulteriori elementi alla cui stregua poter agevolmente ricostruire, dall’esterno, l’iter del giudizio valutativo (ad es., nel caso di prove scritte, mediante l'apposizione di note a margine dell’elaborato, l'uso di segni grafici per indicare aspetti della prova considerati negativamente dalla commissione, la sottolineatura dei brani censurati, l'indicazione sommaria delle parti dell’elaborato ove sono stati ravvisati, lacune, errori od inesattezze)" (v. in tal senso Sez. VI, sentenza 14 settembre 2006 *, cit.).
Negli ultimi tempi la Sez. IV (con la sentenza 6 settembre 2006*) ha cercato in qualche modo di circoscrivere la portata del cennato orientamento intermedio, asserendo che l'orientamento stesso è stato determinato dalla "peculiarità della procedura selettiva" cui si riferiva una della pronunce della Sez. VI (si è fatto a tal fine riferimento alla decisione della Sez. VI, 30 aprile 2003*) "connotata dalla evidente necessità di far luogo al raffronto tra le posizioni dei diversi candidati cui va, quindi, assicurata, quanto meno in forma sintetica, l’esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione".
Ciò porterebbe ad escludere, ad avviso della Sez. IV, che l’orientamento espresso con la predetta decisione abbia carattere generale (ed innovativo) almeno allo stato rispetto al contrario prevalente avviso della giurisprudenza del CdS in materia.
Ora, a parte il fatto che sembra singolare che la Sez. IV interpreti una decisione della Sez. VI (spettando evidentemente a quest'ultima Sezione la precisazione della portata di una propria precedente pronuncia), rimane il fatto che il c.d. orientamento "intermedio" non è stato affermato con la sola decisione alla quale ha fatto riferimento la Sez. IV, ma con una serie di pronunce, anche recenti, che sono state emesse dalla detta Sezione (nonchè dalla Sez. V) per fattispecie affatto peculiari (per riferimenti, si fa rinvio alle decisioni in precedenza citate).
Sotto questo profilo, la rimessione della questione all'Adunanza Plenaria rimane tuttora, a mio sommesso avviso, la strada maestra per cercare di pervenire ad una soluzione univoca della questione.
La rimessione si impone non solo per l'assenza di un orientamento uniforme in materia (argomento questo utilizzato dal Giudice delle leggi per ritenere inammissibile le q.l.c. che erano state sollevate da vari TT.AA.RR.), nonchè per l'esistenza di un contrasto tra le varie Sezioni del CdS, ma pure per un terzo motivo, costituito dal fatto che recenti pronunce di alcuni TT.AA.RR. (v. per tutte da ult. T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. IV, sentenza 14 settembre 2006*; ma v. anche T.A.R. Veneto, Sez. I, sentenza 4 agosto 2006*, che ha esaminato funditus l'argomento), hanno addotto nuovi argomenti a sostegno della tesi circa l'insufficienza, nel caso di giudizio negativo, della valutazione espressa in forma numerica.
Particolarmente significativa, in tal senso, è la citata sentenza del T.A.R. Sicilia-Catania, che ha fatto riferimento alla recente disciplina introdotta dagli artt. 11, comma 5 e 12, comma 5, del D.L.vo 24 aprile 2006 n. 166 (i quali, rispettivamente, per le prove scritte e per quelle orali del concorso per posti di notaio, dispongono che: "Il giudizio di non idoneità è motivato. Nel giudizio di idoneità il punteggio vale motivazione" e che: "La mancata approvazione è motivata. Nel caso di valutazione positiva il punteggio vale motivazione").
Queste norme, secondo il T.A.R. Catania, pur disciplinando le modalità di svolgimento delle prove del concorso notarile, debbono tuttavia considerarsi espressione del principio di trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, sancito, a livello normativo, dall’art. 3 della L. n. 241/1990 e, ancora prima, dall’art. 97, comma 1, Costituzione e la loro valenza, pertanto, dev’essere estesa a qualsiasi procedimento concorsuale.
Secondo il T.A.R. Catania, quindi, alla luce di quanto previsto degli artt. 11, comma 5 e 12, comma 5, del D.L.vo 24 aprile 2006 n. 166 e di quanto recentemente affermato con le ordinanze della Corte Cost. 14 novembre 2005* e 27 gennaio 2006* (le quali hanno escluso che "la tesi dell’inesistenza di un obbligo di motivazione per gli esami di abilitazione e in generale per i concorsi costituisca diritto vivente"), deve ritenersi che, per tutti i concorsi, la valutazione negativa delle prove di concorso vada adeguatamente motivata, essendo a tal fine insufficiente una valutazione espressa in forma numerica.
I nuovi argomenti addotti hanno indubbiamente consistenza e consentirebbero quindi, anche sotto questo profilo, di rimettere la questione all'Adunanza Plenaria, in modo tale da ottenere una pronuncia che orienti in maniera univoca anche le commissioni dei concorsi pubblici, le quali, a fronte dell'altalenante orientamento della giurisprudenza amministrativa (di primo e secondo grado), non sanno più che regola seguire per rendere legittimo il loro operato.
Giovanni Virga, 15.10.2006.
l'idea che non si riesca a risolvere una simile questione con un po' di buon senso è deprimente.
Il buon senso vuole che il giudicato sappia perché è stato ammesso o non ammesso. E' sufficiente, secondo il lettore, scrivere su un tema, ad esempio, "non idoneo"?
Scritto da: luca | 02 gennaio 2007 a 13:32